Il referendum non può far "rivivere" norme che "sono già state espunte dall'ordinamento", come quelle che prevedevano i 30 tribunali, le altrettante procure e le 220 sezioni distaccate soppresse con la riforma della geografia giudiziaria. Perché questo strumento "ha carattere esclusivamente abrogativo e non può 'direttamente costruire una (nuova o vecchia) normativa". Cosi' la Consulta spiega perché sono inammissibili i tre quesiti referendari sul taglio degli uffici giudiziari, proposti da cinque Regioni.