Camera avvia iter per modifiche Codice Strada
Proposta legge prevede revoca patente in caso omicidio colposo
25 luglio, 07:21ROMA - E' stato avviato in commissione Trasporti della Camera l'esame della proposta di legge che contiene alcune modifiche al Codice della Strada. Il provvedimento, strutturato in pochi articoli, arriva esattamente a distanza di 2 anni dalla riforma del Codice e prevede, tra l'altro, la revoca della patente in caso di omicidio alla guida sotto alcool o droghe. Nei prossimi giorni verranno esaminati gli emendamenti e l'auspicio della commissione è che si possa arrivare all'approvazione entro la chiusura estiva. Ecco i punti principali della proposta di legge. MULTE: è prevista una riduzione del 20% dell'importo delle sanzioni pecuniarie se il pagamento avviene entro 5 giorni. La 'ratio' è quella di introdurre (a fronte dell'inasprimento dei massimi edittali avvenuto a più riprese negli ultimi anni) anche meccanismi virtuosi che possano assicurare non solo l'effetto dissuasivo, ma soprattutto la certezza della pena. E' previsto il pagamento anche con moneta elettronica e la possibilità della notifica anche a mezzo posta elettronica certificata. OMICIDIO COLPOSO E REVOCA OBBLIGATORIA DELLA PATENTE: è previsto l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio contenuto oggi nell'art. 589/2-3 c.p. (che prevede una pena detentiva compresa tra 2 e 7 anni nel caso di omicidio colposo realizzato a seguito di violazioni del Codice della strada e pene che arrivano a 3 e 10 anni quando il reato sia stato commesso sotto l'effetto di un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l o sostanze stupefacenti/psicotrope ). Tra le sanzioni accessorie è infatti introdotta la revoca obbligatoria della patente che potrà essere riacquisita solo trascorsi 5 anni dalla data di accertamento dell'omicidio colposo, elevati a 15 anni in caso di commissione sotto l'effetto di un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l o sostanze stupefacenti/psicotrope. AUTOCARAVAN (GUIDABILI CON PATENTE B): viene introdotto un nuovo calcolo della massa massima cioé la "massa a pieno carico tecnicamente ammissibile" (3,5 t) che non tiene conto del peso delle apparecchiature interne entro il limite di 1,5t.







